Attestati di libera circolazione: Insopportabile Discrezionalità

Attestati di libera circolazione: Insopportabile Discrezionalità

Mercoledì 6 Maggio – Ore: 11:00 – 13:00 Terza tavola rotonda di aggiornamento a quattro anni dalla prima edizione del Festival sulla libera circolazione dei beni culturali nella U.E.  Interverranno autorevoli personalità del mondo Istituzionale, del collezionismo e del mercato dell’arte che dibatteranno sulle norme di tutela italiane in confronto con la normativa europea. La libera circolazione dei beni culturali in Italia è sottoposta a vincoli di tutela molto rigidi. Chiunque voglia portare fuori dai confini italiani un’opera avente più di 50 anni deve chiederne l’autorizzazione all’Ufficio Esportazione il quale, entro 40 giorni, rilascia o nega l’autorizzazione di cui sopra. La norma in vigore sull’esportazione prevede un solo grado di giudizio espresso dalla Commissione nominata dalla Soprintendenza, mentre quella ministeriale ha una funzione esclusivamente consultiva. I tempi di attesa per il rilascio dell’attestato di libera circolazione è fissato dalla legge in quaranta giorni ed è chiaro che tale disciplina danneggia e penalizza fortemente gli antiquari italiani, i quali di fronte alla richiesta di acquisto di un collezionista straniero si troverebbero in grande disagio poiché non sarebbero in grado di rispondere se l’opera in questione sia esportabile o meno. Oggi, con l’introduzione del S.U.E., sistema informatico attraverso il quale è obbligatori chiedere il rilascio degli attestati di libera circolazione, i tempi di attesa si sono ridotti. Restano però altri problemi di carattere procedurale legati soprattutto alla discrezionalità dei funzionari deputati a decidere se un’opera, magari di un maestro già ampiamente rappresentato nelle pubbliche raccolte, può o meno lasciare il territorio nazionale. Questo è appunto il tema che sarà affrontato in occasione del convegno che abbiamo programmato per il 6 maggio...